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Dividendi verso San Marino: la data che decide se pagate zero o quindici

Nota professionale di Luciano Ciavatta · Agosto 2026

Nel testo di ratifica della Convenzione con l'Italia convivono due versioni dello stesso articolo. Quella che circola di più è superata da tredici anni — e quella che vale nasconde una condizione temporale che, sul primo esercizio, cambia il conto.

Capita con una certa regolarità. Un imprenditore arriva con un prospetto preparato bene, in cui i dividendi che la società italiana distribuirà alla holding sammarinese sono indicati al 5%, con una nota che richiama la partecipazione qualificata al 25%. Il documento è ordinato, le fonti sono citate, e la citazione rimanda alla Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino.

Il problema è che quel testo non è più in vigore dal 2013.

Due testi nello stesso documento

La Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino è stata firmata a Roma il 21 marzo 2002. Dieci anni dopo, il 13 giugno 2012, le parti hanno firmato un Protocollo che ne modifica diversi articoli. L'Italia ha ratificato entrambi con un unico provvedimento — la Legge 19 luglio 2013 n. 88 — ed è entrata in vigore il 3 ottobre 2013.

Da qui nasce l'equivoco, e non è colpa di chi ci cade. Nel documento di ratifica i due testi convivono: prima la Convenzione nella versione originaria, in coda il Protocollo che la modifica. Chi legge dall'inizio e si ferma prima della fine trova l'articolo 10 nella sua formulazione del 2002 — e quella formulazione parla di una ritenuta del 5% con partecipazione di almeno il 25%.

È il testo che si trova ancora oggi in una parte considerevole del materiale in circolazione.

Che cosa dice la norma in vigore

L'Articolo I del Protocollo del 2012 ha sostituito il regime dei dividendi. Nella versione vigente, la ritenuta alla fonte nello Stato della società che distribuisce è:

Due differenze rispetto al testo superato, ed entrambe contano. La soglia di partecipazione scende dal 25 al 10 per cento: è una condizione più facile da soddisfare, e amplia la platea. Ma compare una condizione che prima non c'era, ed è temporale.

La condizione che quasi nessuno menziona

I dodici mesi non sono un dettaglio di forma. La norma li vuole già maturati, e li conta a una data precisa: quella della delibera di distribuzione. Non la data del pagamento, non la data di chiusura dell'esercizio. La delibera.

La formulazione è al passato — che ha detenuto — e usa la parola antecedente. Guarda indietro. E il trattato non prevede alcun meccanismo che consenta al periodo di completarsi dopo, né alcuna forma di rimborso successivo: strumenti che esistono altrove, ma non qui.

Il caso in cui la condizione non regge

Consideriamo la situazione più comune fra chi si avvicina a questa materia: un imprenditore che possiede da anni la propria società italiana e decide di collocarne la partecipazione sotto una holding sammarinese.

L'istinto suggerisce che i dodici mesi siano abbondantemente superati — la società la possiede da un decennio. Ma la norma non guarda a lui: guarda al beneficiario effettivo del dividendo, che è la holding sammarinese. E quella holding, se è stata costituita per l'operazione, detiene la partecipazione da quando le è stata conferita.

Il calendario, allora, diventa decisivo. Conferimento a giugno; utili dell'esercizio approvati e distribuiti nella primavera successiva; fra le due date corrono dieci mesi. Sotto la soglia. Quella distribuzione ricade nell'ipotesi residuale e sconta il quindici per cento.

Non è un ostacolo permanente. È un ostacolo del primo giro, che però cade esattamente nell'anno in cui la struttura costa di più e rende di meno — quello in cui si sommano costituzione, avvio e primi adempimenti. Trovarselo addosso a cose fatte è spiacevole; saperlo prima è un elemento di pianificazione.

La leva è la data della delibera

Proprio perché la norma guarda alla delibera e non al pagamento, il rimedio è ordinario: si colloca la delibera di distribuzione oltre i dodici mesi dall'acquisizione della partecipazione.

Non richiede costruzioni, non richiede interpretazioni. Richiede di aver guardato un calendario prima di fissare il conferimento, invece che dopo. È il genere di verifica che costa nulla se fatta al momento giusto e non si recupera se fatta al momento sbagliato.

Un caso merita esame a sé, e lo segnaliamo senza chiuderlo qui: quello in cui non si costituisce una società nuova ma si acquisisce una società sammarinese già titolare della partecipazione. La domanda — se il computo dei dodici mesi resti quello della società o riparta — non ha una risposta che si possa dare in astratto, perché dipende da come l'operazione è costruita. È una delle prime cose da mettere sul tavolo quando si valuta se costituire o rilevare.

Due avvertenze che completano il quadro

Lo zero per cento non è incondizionato. L'Articolo V del Protocollo lega il regime all'effettivo scambio di informazioni fra le due amministrazioni: in caso di sospensione, la ritenuta sui dividendi torna al cinque per cento. È una clausola che oggi non produce effetti, ma che esiste e va conosciuta.

Interessi e canoni seguono regole diverse. Anche per questi il Protocollo ha introdotto l'azzeramento della ritenuta, ma con una soglia di partecipazione più alta — il venticinque per cento — e con un riferimento temporale che non è la delibera, bensì la data di pagamento. Sono meccaniche distinte, e trattarle insieme ai dividendi è un errore facile. Chi ha finanziamenti fra società collegate, o utilizza marchi e software all'interno del gruppo, ha un capitolo in più da esaminare.

Che cosa verificare, in concreto

Se una riorganizzazione è in corso o allo studio, tre domande meritano una risposta scritta prima di procedere:

  1. A quale data decorre il possesso della partecipazione in capo alla società sammarinese, e quanti mesi mancano ai dodici.
  2. Quando è prevista la delibera di distribuzione — non il pagamento — e se la sequenza delle due date sia stata verificata o solo assunta.
  3. Se i documenti su cui si sta ragionando citino la soglia del 25 per cento sui dividendi: in tal caso rimandano al testo del 2002, e vanno riletti sul Protocollo.

Su quest'ultimo punto una precisazione utile, perché genera confusione: il venticinque per cento non è sempre un errore. È la soglia corretta per interessi e canoni. Se compare lì, è al suo posto. È sui dividendi che segnala una lettura della colonna sbagliata.

Un primo orientamento in un minuto, senza lasciare dati: un percorso di sei domande, le risposte restano sul suo dispositivo.

Un primo orientamento

Questa nota espone il quadro normativo in termini generali e non costituisce un parere riferito a una situazione specifica. Ogni operazione ha elementi propri — la struttura di partenza, i tempi, la natura delle partecipazioni — che ne modificano le conclusioni.

Luciano Ciavatta
United Consulting S.r.l. — Repubblica di San Marino