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Riforma IGR: il primo esercizio è già a metà

Nota professionale di Nicola Ciavatta · Luglio 2026

La riforma dell'Imposta Generale sui Redditi si applica dal periodo d'imposta 2026. Se ne è parlato molto a novembre, quando è stata approvata; molto meno adesso, che è il momento in cui produce effetti. Siamo a metà del primo esercizio di applicazione, la dichiarazione dei redditi scade il 31 luglio e il primo acconto il 31 agosto.

Questa nota non riassume la legge. Prova a rispondere a una domanda più stretta: cosa conviene guardare adesso, prima della chiusura dell'esercizio, se si amministra una società sammarinese.

L'aliquota è al 18%, ma solo fino al 2030

Per i periodi d'imposta dal 2026 al 2030 l'aliquota proporzionale IGR è determinata nella misura del 18% in luogo del 17%. La norma è dichiaratamente straordinaria e transitoria, e il maggior gettito è vincolato per legge a investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito pubblico, con appositi capitoli nel bilancio dello Stato.

Un dettaglio che vale la pena conoscere: chi consulta l'articolato trova ancora il 17%. Il 18% deriva esclusivamente dalla disposizione transitoria, che sta in coda alla legge. Non è una curiosità da giuristi — è il tipo di svista che porta a costruire un modello di valutazione sull'aliquota sbagliata.

Un punto in più di aliquota, su cinque esercizi, pesa quando si stanno valutando operazioni pluriennali: un'acquisizione, un piano di ammortamento, un'uscita programmata. Ma la norma ha una scadenza scritta, e chi costruisce oggi proiezioni lunghe dovrebbe modellare due regimi, non uno.

L'aritmetica degli acconti

Sugli acconti la riforma cambia una parola sola, ed è facile concluderne che non ci sia nulla da guardare. Sarebbe l'errore più costoso di questa nota.

Il meccanismo resta quello in vigore dal 2018: due acconti, il 35% e il 55%, commisurati all'imposta dovuta nell'esercizio precedente al netto degli eventuali crediti per imposte pagate all'estero su redditi d'impresa e di lavoro autonomo, non dovuti se prima della scadenza l'attività è sospesa o cessata. L'unica modifica è la data del primo acconto, che si sposta dal 31 luglio al 31 agosto.

Il punto è che non è cambiato il meccanismo: è cambiato ciò che ci sta sotto. Gli acconti che si versano nel 2026 sono ancorati al 2025, un'annualità determinata con l'aliquota al 17% e con le regole di prima. L'esercizio in corso viaggia invece sul regime nuovo, con l'aliquota al 18%. Se la società è in crescita, o se le nuove regole ne allargano la base imponibile, il saldo che emergerà nel 2027 sarà più pesante di quanto suggerisca l'importo degli acconti — e nessuno se ne accorgerà prima, perché il calcolo dell'acconto non ne dà segnale.

Non è un problema fiscale, è un problema di cassa, e si risolve solo prevedendolo. La cosa sensata da fare adesso è una: ricalcolare l'imposta attesa del 2026 con le regole nuove, confrontarla con quanto si sta versando in acconto, e accantonare la differenza.

Vale anche il caso opposto, meno frequente ma reale: chi ha avuto un 2025 straordinariamente buono e un 2026 in contrazione sta versando acconti sovradimensionati.

Le perdite: cambia la regola, cambia la strategia

Fino al periodo d'imposta 2025 la perdita documentata era deducibile nella misura massima dell'80% del reddito imponibile, ma nei soli tre periodi d'imposta successivi: oltre quel termine si estingueva. Era una regola stabile da quasi vent'anni.

Dal 2026 il rapporto si rovescia. La perdita è riportabile senza alcun limite di tempo, ma in misura non superiore al 70% del reddito imponibile d'impresa di ciascun periodo successivo. Per le imprese individuali il limite si calcola sul reddito d'impresa al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; per le società la formulazione è la stessa senza quest'ultimo inciso.

Dieci punti percentuali in meno ogni anno, in cambio di un orizzonte che non finisce. Per una società che torna all'utile in fretta è un peggioramento; per una che ha attraversato anni difficili e recupera lentamente è un miglioramento sostanziale — prima, semplicemente, le perdite più vecchie evaporavano.

Due precisazioni che contano. La base non è il reddito complessivo ma il reddito d'impresa: per una persona fisica con redditi di più categorie la differenza è sostanziale. E il 70% è un limite per esercizio: in ogni periodo resta imponibile almeno il 30% del reddito d'impresa. Le perdite non azzerano più l'imposta, la diluiscono.

C'è poi una conseguenza che riguarda chi compra e chi vende. In una compravendita societaria uno stock di perdite riportabili senza scadenza vale diversamente da uno stock destinato a estinguersi in tre esercizi: è una posta che va riprezzata, e in una due diligence fiscale è tra le prime che guardiamo.

Il leasing immobiliare, con una coda che guarda indietro

Per l'acquisto di immobili strumentali in locazione finanziaria la deduzione dei canoni è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni, elevati a quindici per le società immobiliari, a prescindere dalla durata effettiva del contratto. Per gli altri beni strumentali acquisiti in leasing il periodo minimo è di tre anni.

Il dettaglio da leggere con attenzione: la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2026 — ad esclusione delle società immobiliari, per le quali si applica anche ai contratti già in essere. Se la società è immobiliare e ha leasing in corso, il piano di deduzione va rifatto sull'esercizio corrente, non sul prossimo.

Nella stessa area, l'aliquota di ammortamento dei fabbricati è ora fissata al 2%, e all'1,5% per le società immobiliari.

Auto aziendali: il tetto non funziona come sembra

I costi e gli altri componenti negativi relativi ad autovetture e motoveicoli sono deducibili per l'intero ammontare in quattro casi: veicoli adibiti ad uso pubblico, veicoli utilizzati direttamente come beni strumentali all'attività d'impresa, veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nei termini previsti dalla disciplina del fringe benefit. In tutti gli altri casi la deducibilità è del 60%.

Poi c'è il plafond, ed è la parte controintuitiva. Non si tiene conto della parte di costo di acquisizione — anche in leasing, oneri accessori inclusi — eccedente 50.000 euro per le autovetture e 10.000 euro per i motoveicoli, per ogni singolo bene; i costi di noleggio si ragguagliano su base annua. Ma il tetto non si applica ai veicoli adibiti ad uso pubblico né a quelli usati direttamente come beni strumentali.

Il che significa: l'auto dell'agente di commercio e quella data in uso promiscuo al dipendente restano deducibili al 100%, ma dentro il plafond. Deducibilità piena e plafond convivono, e sono due cose diverse. È l'errore di lettura più facile da fare su questa norma.

Operazioni infragruppo: il valore normale entra nella disciplina

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche è stato introdotto un principio esplicito: i componenti di reddito derivanti da operazioni con parti correlate si valutano al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, quando ne deriva un aumento del reddito. La stessa disposizione si applica, per rinvio espresso, ai redditi di lavoro autonomo.

La rettifica in diminuzione è invece riconosciuta solo in due ipotesi: in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, oppure su istanza del contribuente a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza operata da uno Stato con cui è in vigore una convenzione che consenta adeguato scambio di informazioni. Per questa seconda ipotesi le modalità applicative sono rimesse a circolare dell'Ufficio Tributario.

Va detto con precisione: la norma è collocata nella disciplina dei redditi d'impresa delle persone fisiche e non ha, allo stato, un comma equivalente nella disciplina dei redditi delle persone giuridiche. Resta comunque un segnale di direzione che chi opera con società collegate farebbe bene a leggere, perché l'asimmetria è chiara — la rettifica che aumenta il reddito opera, quella che lo diminuisce è condizionata. La conseguenza pratica non è fiscale ma documentale: i prezzi infragruppo si giustificano quando l'operazione avviene, non due anni dopo davanti a una verifica.

Controlli: un automatismo nuovo, su un triennio che comprende il passato

Le indagini finanziarie sono effettuate automaticamente quando il contribuente presenta, negli ultimi tre periodi d'imposta, un reddito medio annuo pari o inferiore a 15.000 euro. La disposizione si applica dal periodo d'imposta 2026, ma il primo triennio di riferimento è 2024-2025-2026.

Vale la pena rileggerlo: due dei tre esercizi sono già chiusi, e l'automatismo non è discrezionale. Sul 2026 si è ancora in tempo per verificare la propria posizione.

Nella stessa logica, entro il 31 dicembre 2026 l'Ufficio Tributario dovrà dotarsi di strumenti e software che incrocino le informazioni provenienti dalle banche dati fiscali, finanziarie, patrimoniali e amministrative, anche mediante algoritmi di analisi dati.

Nuove attività: l'agevolazione resta, i requisiti si irrigidiscono

Per le nuove attività economiche resta l'abbattimento del 50% dell'aliquota per i primi cinque periodi d'imposta, con una flessibilità in più: si può posticipare la decorrenza, non oltre il primo periodo d'imposta successivo a quello di inizio attività. È un'opzione utile per chi sa che i primi mesi saranno in perdita e non vuole bruciare un anno di beneficio. Il beneficio si applica su opzione del soggetto beneficiario.

Il punto delicato sta però nei requisiti. I benefici spettano alle società di capitali i cui soci e titolari effettivi non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti la richiesta, attività d'impresa assimilabile a quella per cui chiedono l'accesso, a condizione che si tratti di società di nuova costituzione e che si assuma almeno un dipendente a tempo pieno — l'amministratore può contare, anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro — entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione ad operare, più un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi.

E soprattutto: il mantenimento dei requisiti in capo a soci e titolari effettivi in caso di cessione di quote o azioni, e il rispetto del vincolo occupazionale, sono condizione indispensabile per conservare i benefici. Chi progetta una nuova società contando su questo abbattimento deve verificare la tenuta del requisito nel tempo, non solo all'ingresso. Una cessione di quote fatta senza guardare questa norma può costare l'agevolazione.

Adempimenti e scadenze

Due semplificazioni concrete: i libri e registri contabili e le scritture ausiliarie non devono più essere vidimati; e chi tiene la contabilità con sistemi informatici deve, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, aggiornare i libri cartacei oppure, in alternativa, conservare e archiviare digitalmente, nel rispetto delle indicazioni che l'Ufficio Tributario darà con circolare.

Le date:

Una cautela finale

La legge prevede espressamente che entro due anni dall'entrata in vigore, previo confronto con la Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità, le sue disposizioni possano essere modificate con decreti delegati — non solo per correttivi e armonizzazioni tecniche, ma anche per ulteriori modifiche di aggiornamento della disciplina. È previsto inoltre un mandato al Congresso di Stato per coordinare, abrogare e modificare la normativa vigente in altri settori.

È una delega ampia, e vale la pena saperlo: su diversi punti la prassi applicativa si sta ancora formando. Chi prende decisioni strutturali in questi mesi farebbe bene a costruirle in modo che reggano anche a un aggiustamento normativo.

Come lavoriamo

United Consulting opera dal 1994 nella Repubblica di San Marino. Assistiamo società sammarinesi e gruppi italiani con presenza in territorio nella pianificazione fiscale, nella riorganizzazione societaria e nelle operazioni straordinarie, avvalendoci di professionisti iscritti ai rispettivi albi, selezionati mandato per mandato.

Il nostro ruolo resta indipendente: coordiniamo, presidiamo la qualità dell'esecuzione e rispondiamo al cliente con una sola interlocuzione.

Nicola Ciavatta

Consulente societario e tributario — United Consulting S.r.l.
LinkedIn · nicola.ciavatta@unitedconsulting.sm

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Le informazioni hanno carattere divulgativo e sono aggiornate a luglio 2026; non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto.